1. Ciascuna Parte contraente presentera' ogni 5 anni, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, nella forma che dovra' essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente Accordo. 2. I rapporti presentati dalle Parti contraenti verranno sottoposti ad esame del Comitato sociale del Consiglio d'Europa. 3. Il Comitato sociale presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni; potra' egualmente fare qualsiasi proposta tendente a: (i) migliorare le condizioni di applicazione del presente Accordo; (ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art13 · fonte su Normattiva