Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo
Art. 14
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante:
- a)la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b)la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
