1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante:

  • a)la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art14 · fonte su Normattiva