1. Le Parti contraenti trasmetteranno al Segretario Generale ogni opportuna informazione relativa agli accordi e alle intese considerate all'articolo 3. 2. Ogni proposta fatta da una o piu' Parti contraenti allo scopo di completare o di sviluppare la Convenzione o i modelli di accordi e di intese sara' trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questi la sottoporra' al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che decidera' sugli sviluppi da darle.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948~convenzione-art8 · fonte del testo