Art. 11 (Convenzione)
1. Ogni Parte contraente potra', per quel che la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' ricevuta la notificazione dal Segretario Generale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
