Art. 2
1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno. 2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".
Testo vigente dal 18 giugno 1973
