Art. 1
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
[3]Accordo europeo sul collocamento alla pari
[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri allo scopo, in particolare, di favorire il loro progresso sociale; Constatando che in Europa, un numero crescente di giovani, soprattutto donne, si recano all'estero per essere collocati alla pari; Considerando che, senza voler fare alcuna valutazione critica su questo sistema largamente diffuso, conviene definire ed armonizzare le condizioni di collocamento alla pari in tutti gli Stati membri; Considerando che il collocamento alla pari solleva, negli Stati membri, un importante problema di carattere sociale, che comporta implicazioni giuridiche, morali, culturali ed economiche che va oltre i confini nazionali ed assume percio' carattere europeo; Considerando che le persone collocate alla pari costituiscono una categoria specifica non appartenente ne' alla categoria degli studenti ne' a quella dei lavoratori, pur avendo molto in comune con entrambe, e che e' di conseguenza utile prevedere per esse delle disposizioni adeguate; Riconoscendo, in particolare, la necessita' di assicurare alle persone collocate alla pari una protezione sociale adeguata ed ispirata a principi contenuti nella Carta Sociale Europea; Considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per un lungo periodo del sostegno familiare e che in quanto tali devono essere oggetto di particolare protezione sia per quanto riguarda le condizioni materiali che morali esistenti nel Paese ospitante; Considerando che solo le autorita' pubbliche possono assicurare in pieno l'attuazione ed il controllo dell'applicazione dei principi cosi' enunciati; Convinti della necessita' di tale coordinamento nell'ambito del Consiglio d'Europa; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]Ogni Parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
