Art. 6
1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonche' i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al piu' tardi, durante la prima settimana del suo collocamento. 2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sara' depositato nel Paese ospitante presso la autorita' competente o presso l'organismo da essa designato.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
