Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo
Art. 9
La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non superera', in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
