1. Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternita' o incidente. 2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunita' Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prendera' a suo carico tutte le spese. 3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni Parte contraente in conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art10 · fonte su Normattiva