1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonche' le annualita', pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Ai fini del presente articolo:
- a)l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, o come risarcimento ai danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
- b)il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
