[1]Il presente accordo avra' durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potra' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e, in tal caso, l'accordo cessera' di avere effetto:

  • a)in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento dei redditi realizzati nel corso di ciascun periodo che inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia o degli anni seguenti.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo.

[3]Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica di Malta Maurizio BATTAGLINI Robert J. STIVALA

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art29 · fonte su Normattiva