1. Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. Il presente accordo entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1976;
  • b)in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano con l'anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto il presente accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente relativa a periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta. La precedente disposizione non limita in alcun modo i termini piu' ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso e' residente.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art28 · fonte su Normattiva