[1]La presente Convenzione avra' durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente potra' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto, per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)in Italia con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)in Austria alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Vienna il 29 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi aventi eguale valore.

[4]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica austriaca FAUSTO BACCHETTI BAUER

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art30 · fonte su Normattiva