1. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
- b)il termine "Malta" designa la Repubblica di Malta;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o Malta;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche; le societa' ad ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)il termine "nazionali" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che hanno la nazionalita' italiana, nonche' le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in Italia; (ii) per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi cosi' designati dal capitolo 111 della Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonche' le persone giuridiche, societa' di persone od associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in Malta;
- h)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Italia: il Ministero delle finanze; (ii) in Malta: il Ministro incaricato per le finanze od un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
