[1]Definizioni generali

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia;
  • b)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • c)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica e qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • d)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • e)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne la Zambia il "Commissioner of Taxes" o il suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art3 · fonte su Normattiva