1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Brasile" designa la Repubblica Federale del Brasile;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
- c)il termine "nazionali" designa:
- i)le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
- ii)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- d)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Brasile o l'Italia;
- e)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- f)il termine di "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- h)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- i)il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta brasiliana o l'imposta italiana;
- j)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne il Brasile: il Ministro delle Finanze, il Segretario del reddito federale o i loro rappresentanti autorizzati; (2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
