[1]Definizioni di carattere generale

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Tanzania" designa la Repubblica Unita di Tanzania;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Tanzania oppure l'Italia;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)l'espressione "autorita' competente" designa:
  • 1)per quanto concerne la Tanzania, il Ministero delle finanze;
  • 2)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art3 · fonte su Normattiva