Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art20 · fonte su Normattiva