1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati. 2. Questi lavorati beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidita' nonche' le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunita'. 4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di invalidita', di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art21 · fonte su Normattiva