[1]Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

[2]- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art84 · fonte su Normattiva