[1]Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
[2]- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
