[1]Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

[2]- il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Algeria non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Algeria.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art102 · fonte su Normattiva