ARTICOLO VII Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo Le persone in possesso di documenti di identita' di cui all'art. 6 possono scendere a terra senza visto nonche' soggiornare nel Comune dove si trova il porto di scalo durante il soggiorno della nave in detto porto, se sono iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e sulla lista dell'equipaggio consegnata dal capitano della nave alle Autorita' del porto. Al momento della loro discesa a terra e del loro ritorno a bordo della nave, queste persone devono assoggettarsi ai controlli regolamentari.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artvii · fonte su Normattiva