ARTICOLO VI Documenti di identita' dei marittimi Ciascuna delle Parti contraenti riconosce i documenti di identita' dei marittimi rilasciati da altre Autorita' competenti dell'altra Parte contraente e concede ai titolari di questi documenti i diritti previsti agli articoli 7 e 8. Tali documenti di identita' sono, per quanto concerne la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione" e, per quanto concerne la Repubblica Gabonese, il "Libretto Professionale Marittimo".

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artvi · fonte su Normattiva