1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l'esecuzione di condanne in contumacia e di ordinanze penali sara' soggetta alle stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. 2. Salvo per quanto disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale durante le cui udienze la persona condannata non era presente. 3. Senza alcun pregiudizio per quanto disposto agli articoli 25, paragrafo 2, 26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate avendo ascoltato l'imputato:

  • a)qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la sentenza a seguito dell'opposizione della persona condannata;
  • b)qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che l'appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato presentato dalla persona condannata.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art21 · fonte su Normattiva