Art. 3
[1]La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti:
[2]" (Sentenze contumaciali). 1. Quando una Parte Contraente chiede ad un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata con provvedimento reso in contumacia nei suoi confronti, la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione a tale fine se, a suo avviso, la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. Tuttavia, l'estradizione sara' concessa se la Parte richiedente dara' assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione e' chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi se il condannato non propone opposizione, o a perseguire l'estradato in caso contrario. 2. Quando la Parte richiesta comunica alla persona di cui si chiede l'estradizione la decisione pronunciata in contumacia nei suoi confronti, la Parte richiedente non considerera' tale comunicazione come una notifica avente effetto ai fini della procedura penale in questo Stato".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
