1. Il tribunale o, nei casi previsti all'articolo 37, l'autorita' cui lo stesso articolo 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:
- a)che la pena della quale e' richiesta l'esecuzione sia stata imposta attraverso una sentenza penale europea;
- b)che siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 4;
- c)che la condizione prevista all'articolo 6 a) non si verifichi o non precluda l'esecuzione;
- d)che l'esecuzione non sia preclusa in base all'articolo 7;
- e)che, nel caso di una condanna in contumacia o di un'ordinanza penale, i requisiti della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti. 2. Ogni Stato Contraente puo' assegnare al tribunale, o all'autorita' che ne abbia i poteri ai sensi dell'articolo 37, il compito di esaminare altre condizioni per l'esecuzione prevista dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
