1. Il tribunale o, nei casi previsti all'articolo 37, l'autorita' cui lo stesso articolo 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:

  • a)che la pena della quale e' richiesta l'esecuzione sia stata imposta attraverso una sentenza penale europea;
  • b)che siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 4;
  • c)che la condizione prevista all'articolo 6 a) non si verifichi o non precluda l'esecuzione;
  • d)che l'esecuzione non sia preclusa in base all'articolo 7;
  • e)che, nel caso di una condanna in contumacia o di un'ordinanza penale, i requisiti della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti. 2. Ogni Stato Contraente puo' assegnare al tribunale, o all'autorita' che ne abbia i poteri ai sensi dell'articolo 37, il compito di esaminare altre condizioni per l'esecuzione prevista dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art40 · fonte su Normattiva