1. Una persona nei cui confronti e' stata emanata una sentenza penale europea non puo' per quello stesso atto ne' essere perseguita ne' condannata ne' soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente:

  • a)se e' stata assolta;
  • b)se la pena imposta:
  • i)e stata completamente eseguita o e' in fase di esecuzione, o ii) e' stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta a grazia o amnistia;
  • iii)non puo' piu' essere eseguita a causa della prescrizione;
  • c)se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza imporre una pena. 2. Ciononostante, uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il procedimento, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem" se l'atto che ha dato luogo al giudizio era diretto contro o una persona o un'istituzione o qualsiasi bene avente carattere pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso un carattere pubblico in tale Stato. 3. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente ove l'atto e' stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sara' obbligato a riconoscere l'effetto di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso stesso richiesto il procedimento.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art53 · fonte su Normattiva