Le disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata, per motivi indipendenti dalla sua volonta', ha mancato di rispettare le scadenze fissate negli articoli 24, 25 e 26 o di comparire personalmente all'udienza fissata per il nuovo esame del caso.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
