Qualora la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento della notifica dell'accettazione della sua richiesta di esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', tale Stato puo', ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l'esecuzione, arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 43.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
