Qualora la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento della notifica dell'accettazione della sua richiesta di esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', tale Stato puo', ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l'esecuzione, arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 43.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art31 · fonte su Normattiva