1. Dopo che sia stata notificata la denuncia, in conformita' all'articolo 23, la sola strada cui potra' far ricorso la persona condannata sara' l'opposizione. Tale opposizione verra' esaminata, a scelta della persona condannata, o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna scelta, l'opposizione verra' esaminata dal tribunale competente nello Stato richiesto. 2. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l'opposizione verra' accolta, se inoltrata all'autorita' competente dello Stato richiesto, entro 30 giorni dalla data in cui e' stata redatta la notifica. Questo periodo verra' calcolato in conformita' alle pertinenti norme della legislazione dello Stato richiesto. L'autorita' competente di tale Stato dovra' notificare senza indugi all'autorita' che ha presentato la richiesta di esecuzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art24 · fonte su Normattiva