1. Se l'opposizione e' esaminata nello Stato richiesto, la persona condannata verra' chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovra' esserle recapitato personalmente almeno 21 giorni prima della data dell'udienza. Questo termine puo' essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verra' tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato richiesto, e in conformita' alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformita' con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarera' l'opposizione nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse l'opposizione, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o e' rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiesto, e se l'opposizione viene accolta, l'atto verra' giudicato come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l'azione penale fosse caduta in prescrizione, non sara' possibile esaminare il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verra' considerata nulla e priva di effetto. 4. Qualsiasi azione al fine di intentare un processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la sentenza, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, avra' lo stesso valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle autorita' di tale Stato, a condizione che l'assimilazione non attribuisca a tali azioni una forza probante superiore a quella che terra' nello Stato richiedente.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
