1. Quando lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione, lo Stato richiesto puo' arrestare la persona condannata:

  • a)se, in conformita' alle leggi dello Stato richiesto, il reato e' tale da autorizzare la detenzione preventiva; e
  • b)se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in contumacia, il pericolo di occultamento di prove. 2. Quando lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l'esecuzione, lo Stato richiesto puo', su domanda dello Stato richiedente, procedere all'arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi a) e b) del paragrafo precedente. La suddetta domanda dovra' dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovra' contenere una descrizione la piu' accurata possibile della persona condannata. Dovra' inoltre contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art32 · fonte su Normattiva