1. Una persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata trasferita nello Stato richiesto al fine dell'esecuzione della condanna non sara' processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato per il quale e' stata imposta la condanna da eseguirsi, ne' puo', per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua liberta' personale, salvo che nei seguenti casi:

  • a)se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso dovra' essere all'uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verra' dato quando il reato per cui e' richiesto e' di per se' soggetto ad estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l'esecuzione o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza della pena;
  • b)se la persona condannata, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato in cui e' stata trasferita, non lo abbia fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato. 2. Lo Stato richiesto dell'esecuzione della condanna puo', tuttavia, adottare qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di prescrizione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art9 · fonte su Normattiva