1. Una persona detenuta nello Stato richiesto, in conformita' all'articolo 32, e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello Stato richiedente conformemente all'articolo 25 e seguito dell'opposizione che questa ha inoltrato, verra' trasferita a tale scopo nel territorio dello Stato richiedente. 2. Dopo il trasferimento, tale persona non verra' detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta all'articolo 33, paragrafo 2 a), o se lo Stato richiedente non chiede l'esecuzione di una nuova condanna. La persona trasferita sara' prontamente rinviata nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in liberta'.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
