1. Se lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione di una confisca di proprieta', lo Stato richiesto puo' procedere alla confisca temporanea della proprieta' in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per atti simili. 2. La confisca verra' effettuata in conformita' alle leggi dello Stato richiesto che determinera' anche le condizioni nelle quali la confisca potra' essere rimessa,
Testo vigente dal 16 giugno 1977
