1. Il ricavato delle ammende e delle confische verra' pagato al Tesoro dello Stato richiesto senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terze parti. 2. La proprieta' confiscata che sia di particolare interesse puo' essere rimessa allo Stato richiedente, dietro sua domanda.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art47 · fonte su Normattiva