1. Se la richiesta di esecuzione di un'ammenda o di una confisca di una somma di denaro viene accettata, il tribunale o l'autorita' cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, convertiranno l'ammontare in questione nella valuta dello Stato richiesto, al tasso di cambio vigente al momento in cui viene presa la decisione. Fissera', pertanto, l'ammontare dell'ammenda o della somma da confiscare, che tuttavia non dovra' superare l'ammontare massimo fissato dalle sue proprie leggi relativamente allo stesso reato; o, in mancanza di tale massimo, non dovra' superare l'ammontare massimo ordinariamente imposto nello Stato richiesto riguardo a un reato simile. 2. Tuttavia, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' mantenere fino all'ammontare imposto nello Stato richiedente la condanna a una ammenda o alla confisca, qualora una tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma ne siano previste di piu' severe. Lo stesso dicasi se la pena imposta nello Stato richiedente superi il massimo stabilito dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma tali leggi permettano l'imposizione di pene piu' severe. 3. Qualsiasi facilitazione rispetto al tempo di pagamento o al pagamento rateale, concessa nello Stato richiedente verra' rispettata nello Stato richiesto.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art45 · fonte su Normattiva