1. Se la richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve sostituire la pena comportante la privazione della liberta' imposta nello Stato richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi relativamente allo stesso reato. Questa pena puo', subordinatamente alle limitazioni previste al paragrafo 2, essere di natura o durata diverse da quelle imposte nello Stato richiedente. Qualora quest'ultima pena fosse inferiore al minimo che puo' essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato richiesto, il tribunale non sara' vincolato da tale minimo e imporra' una pena corrispondente a quella imposta nello Stato richiedente. 2. Nel determinare la pena, il tribunale non dovra' aggravare la situazione penale della persona condannata quale risulta dalla decisione emanata nello Stato richiedente. 3. Qualsiasi parte della pena imposta nello Stato richiedente e qualsiasi periodo di detenzione provvisoria, subiti dalla persona condannata a seguito della sentenza, verranno dedotti integralmente. Lo stesso dicasi rispetto a qualsiasi periodo durante il quale la persona condannata ha subito la detenzione preventiva nello Stato richiedente, prima di subire la condanna nella misura in cui le leggi di tale Stato la abbiano prevista. 4. Qualsiasi Stato Contraente puo', in qualsiasi momento, depositare presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che gli conferisca, in conformita' alla presente Convenzione, il diritto di eseguire una pena che comporti la privazione della liberta' della stessa natura di quella imposta nello Stato richiedente, anche se la durata di tale pena eccede il massimo previsto dalle sue leggi nazionali relativamente ad una pena della stessa natura. Cio' nonostante, questa regola verra' applicata solo nei casi in cui le leggi nazionali di questo Stato permettano, riguardo allo stesso reato, l'imposizione di una pena di almeno la stessa durata di quella imposta nello Stato richiedente ma che sia di natura piu' severa. La pena imposta ai sensi del presente paragrafo puo', se la sua durata e i suoi scopi lo richiedono, essere eseguita in un penitenziario destinato all'esecuzione di pene di altra natura.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
