1. Qualora venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale decadenza imposta nello Stato richiedente puo' essere posta in atto nello Stato richiesto solo se la legge di quest'ultimo Stato permette la decadenza per il reato in questione. 2. Il tribunale investito del caso valutera' la opportunita' di eseguire la decadenza nel territorio del proprio Stato.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
