1. Se il tribunale ordina l'esecuzione della decadenza, esso ne determinera' la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potra' superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. 2. Il tribunale puo' ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione e' stata pronunciata.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art50 · fonte su Normattiva