1. Se il tribunale ordina l'esecuzione della decadenza, esso ne determinera' la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potra' superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. 2. Il tribunale puo' ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione e' stata pronunciata.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
