Se un'ammenda non puo' essere riscossa, un tribunale dello Stato richiesto puo' imporre una pena alternativa che comporti la privazione della liberta', se le leggi di entrambi gli Stati la prevedono per tali casi, a meno che lo Stato richiedente non abbia limitato la sua richiesta alla sola riscossione dell'ammenda. Se il tribunale decide di imporre una pena alternativa che comporti la privazione della liberta', si applicheranno le seguenti disposizioni:
- a)se la conversione dell'ammenda in una pena che comporti la privazione della liberta' sia gia' prevista o nella sentenza pronunciata nello Stato richiedente o direttamente dalle leggi di tale Stato, il tribunale dello Stato richiesto determinera' la natura e la durata di tale pena, in conformita' alle norme fissate dalle proprie leggi. Se la pena che comporta la privazione della liberta' gia' prevista nello Stato richiedente e' inferiore al minimo che puo' essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato, il tribunale non sara' vincolato a tale minimo e imporra' una pena corrispondente alla pena prescritta nello Stato richiedente. Nel determinare la pena il tribunale non dovra' aggravare la situazione penale della persona condannata, come risulta dalla decisione emanata nello Stato richiedente.
- b)in tutti gli altri casi, il tribunale dello Stato richiesto convertira' l'ammenda in conformita' alle proprie leggi, osservando i limiti prescritti dalle leggi dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
