Ciascuno Stato Contraente adottera' le misure legislative che riterra' appropriate per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza, di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale europea emanata per un altro reato, avendo udito l'imputato, al fine di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinera' le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art56 · fonte su Normattiva