Ciascun Stato Contraente adottera' le misure legislative in considerazione di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l'imputato, in modo da permettere l'applicazione di tutta o parte di una decadenza che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinera' le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
