Ciascuna Parte alla controversia si assume le spese sostenute per la preparazione della propria pratica. La spesa per il compenso dei membri del tribunale nonche' tutte le spese generali dovute all'arbitrato vengono divise in eguale misura tra le Parti alla controversia. Il tribunale registra tutte le spese sostenute e ne fornisce un dettagliato rendiconto finale alle Parti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~allegato-art5 · fonte su Normattiva