Ogni Parte Contraente di cui sia in causa un interesse di ordine giuridico puo', dopo aver avvertito per iscritto le Parti alla controversia che hanno avviato detta procedura, intervenire nella procedura di arbitrato, con l'accordo del tribunale ed a proprie spese. Ogni Parte che intervenga in tal senso puo' presentare prove, documenti o far conoscere oralmente le proprie argomentazioni sulle questioni che danno luogo all'intervento, in conformita' alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 della presente appendice, ma non le viene conferito alcun diritto riguardo alla composizione del tribunale.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~allegato-art6 · fonte su Normattiva