[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convezione.
[3]CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE MATERIE
[4]LE PARTI contraenti alla presente Convenzione, RICONOSCENDO che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanita' e che tutta l'umanita' intera ha interesse a controllare affinche' l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse; RICONOSCENDO che la capacita' del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilita' di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate; RICONOSCENDO che gli Stati hanno, in virtu' della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attivita', esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale; FACENDO RIFERIMENTO alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di la' dei limiti delle giurisdizioni nazionali; CONSTATANDO che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che e' importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantita' dei residui nocivi da eliminare; CONVINTE che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico puo' e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sara' possibile; e DESIDEROSE di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione; HANNO CONVENUTO quanto segue:
[5]Articolo I.
[6]Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marine causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
