[1]Articolo II.
[2]Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilita' scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
