[1]Articolo II.

[2]Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilita' scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artii · fonte su Normattiva