Le Parti contraenti tutelano e proteggono, individualmente e collettivamente, l'ambiente marino da tutte le fonti d'inquinamento e adottano misure efficaci, secondo le loro capacita' scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire, ridurre e, ove cio' sia possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie Ove necessario, esse armonizzano le loro politiche al riguardo.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
