TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1990 SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE, CONSAPEVOLI della necessita' di salvaguardare l'ambiente dell'uomo in generale ed in particolare l'ambiente marino, RICONOSCENDO la grave minaccia costituita per l'ambiente marino dagli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unita off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi, CONSAPEVOLI dell'importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l'inquinamento da idrocarburi, nonche' della necessita di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974 cosi' come emendata e la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 emendato, e di elaborare quanto prima norme piu' rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi e delle unita off-shore, CONSAPEVOLI altresi' che nel caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, sono essenziali misure rapide ed efficaci al fini di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente, SOTTOLINEANDO l'importanza di una efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo, RICONOSCENDO inoltre l'importanza di un'assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in modo particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani d'emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti. concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l'ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati nonche' di programmi di ricerca-sviluppo sui mezzi per lottare contro l'inquinamento da idrocarburi dell'ambiente marino; TENENDO CONTO del principio "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale ambientale, IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di strumenti internazionali sulla responsabilita'responsabilita' e l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, compresa la Convenzione Internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 1971 sull' istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, nonche' dalla necessita' urgente di una sollecita entrata dei Protocolli del 1994 di emendamento di tali Convenzioni, IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali comprese le convenzioni e gli accordi regionali, TENENDO A MENTE le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione, CONSAPEVOLI della necessita' di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti a livello nazionale, regionale e globale per la preparazione e la lotta in materia di inquinamento da idrocarburi, in considerazione dei particolari bisogni dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati insulari; CONSIDERANDO che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nel concludere una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l'inquinamento da idrocarburi, HANNO STABILITO quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali
- 1)Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguata misura in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione alla lotta, e della lotta contro gli incidenti da inquinamento da idrocarburi.
- 2)L'Annesso alla presente Convenzione e parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all'Annesso. 3) La presente Convenzione non ai applica alle navi da guerra ausiliarie o navali o ad altre navi di proprieta' di uno Stato, o da esso gestite ed utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia ciascuna Parte accertera' mediante l'adozione di adeguate misure non pregiudizievoli per le operazioni o le capacita operative di tali navi di sua proprietario da essa utilizzate, che tali navi per quanto ragionevole e possibile, agiscono in maniera compatibile con la presente Convenzione.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
