[1]Articolo XIII

[2]Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtu' della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonche' la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti hanno deciso di consultarsi in occasione di una riunione che verra' convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artxiii · fonte su Normattiva